Sezioni Unite Cassazione Civile, ordinanza n. 11687/2019;
Sezioni Unite Cassazione Civile – SUSSISTE LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO SULLE CONTROVERSIE CONCERNENTI LA REVOCA DI FINANZIAMENTI PUBBLICI DISPOSTA DALL’AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DEL SOPRAVVENUTO VENIR MENO DEI PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGGE PER L’EROGAZIONE.
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Con l’ordinanza n. 11587 del 2 maggio 2019, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno statuito in ordine al regolamento preventivo di giurisdizione proposto ai sensi dell’articolo 41 c.p.c. dallo Studio Lioi e Associati nel corso di un giudizio pendente dinanzi al Tribunale civile di Roma.
Nel giudizio a quo, tuttora pendente, lo Studio difende una ONLUS che fin dagli anni 70 si occupa di assistere docenti della scuola secondaria e le loro famiglie in stato di bisogno.
Per promuovere tali scopi solidaristici, nel 1981 l’ente in questione era stato destinatario di finanziamenti pubblici in virtù di un Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nel 2014, ad oltre 30 anni dalla concessione, la ONLUS si era vista revocare le risorse in ragione dell’asserito venir meno di un requisito stabilito dalla legge per il mantenimento della erogazione (il dato associativo di almeno il 30% dei soggetti tenuti alla contribuzione obbligatoria).
Nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale civile di Roma avverso le Pubbliche amministrazioni che avevano disposto la revoca dei finanziamenti, le resistenti avevano eccepito il difetto di giurisdizione, affermando che la controversia dovesse essere devoluta al giudice amministrativo.
E ciò in quanto, essendo stata disposta la revoca con un provvedimento amministrativo, questo avrebbe dovuto essere impugnato necessariamente dinanzi al TAR.
Per il tramite dello Studio, la ONLUS adiva le Sezioni Unite della Suprema Corte con regolamento di giurisdizione sostenendo la giurisdizione del giudice ordinario.
I legali dello Studio deducevano che, ai fini del riparto di giurisdizione, non è sufficiente che venga in considerazione un atto adottato da un’Amministrazione Pubblica, dovendosi invece guardare alla natura della situazione giuridica azionata: diritto soggettivo o interesse legittimo.
Nel caso di specie, secondo gli avvocati Mirenghi e Viti sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario, posto che la revoca del finanziamento non derivava da una valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione, ma dall’accertamento circa la asserita mancanza di un presupposto stabilito dal legislatore per usufruire delle risorse pubbliche.
Con l’ordinanza in commento le Sezioni Unite, aderendo alla tesi dello Studio Lioi e Associati, hanno statuito la giurisdizione del giudice ordinario, essendo la ONLUS titolare di un “diritto soggettivo” alla conservazione della sovvenzione, dal momento che la revoca costituisce “esplicitazione di una facoltà desumibile in via interpretativa dall’art. 114, D.P.R. n. 616 del 1977, il cui esercizio non presuppone a sua volta alcun apprezzamento discrezionale, ma solo l’accertamento del venir meno del requisito in questione, ritenuto sufficiente a giustificare la risoluzione del rapporto concessorio, nell’ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore”.
Con l’ordinanza in commento la Corte ha così ribadito il principio secondo cui “in tema di finanziamenti pubblici, le controversie sono devolute alla cognizione del Giudice amministrativo nel caso in cui riguardino l’annullamento del provvedimento di attribuzione del beneficio per vizi di legittimità o la revoca dello stesso per contrasto con l’interesse pubblico, in relazione ai quali la posizione giuridica del beneficiario è qualificabile come interesse legittimo, spettando alla Pubblica Amministrazione il potere di riconoscere il contributo sulla base di una valutazione dell’interesse pubblico e previo apprezzamento discrezionale dell’an, del quid e del quomodo dell’erogazione.
Mentre rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario nel caso in cui il privato debba considerarsi titolare di un diritto soggettivo, per avere la controversia ad oggetto la concreta erogazione del contributo o il ritiro disposto dalla Pubblica Amministrazione per inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario ovvero in assenza di margini discrezionali di apprezzamento delle ragioni di pubblico interesse sottese all’erogazione”.